Proposte di riforma del DPR 169/2005 «REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005).
Desidero mettervi al corrente di cosa bolle in pentola.
Giacché le modifiche che si intenderebbero apportare al DPR 169/2005 sono numerose (e non è mia intenzione tediarvi con scritti troppo lunghi) spezzetterò la questione in più interventi, “somministrandovene” 3 alla volta.
Partiamo.
1) Il mandato di un Consiglio dell’Ordine durava, una volta, 2 anni (ad esempio io fui Presidente nel biennio 1988-1990).
Il DPR 169/2005 portò la durata della “consiliatura” a 4 anni (il Consiglio che si insedierà a breve, ad esempio, riguarderà il quadriennio 2017-2021).
Si propone di fare in modo che «I consiglieri restano in carica cinque anni a partire dalla data di insediamento».
Insomma, la “durata” di un Consiglio è passata da 2 a 4 anni e, adesso, la si vorrebbe portare a 5 anni.
2) Il DPR 168/2005 (attualmente in vigore) stabilisce che «I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive».
Facciamo un esempio: un collega che fu eletto nel fu eletto nel 2013 e rieletto nel 2017, non può candidarsi nel 2021.
Si vuole modificare questa norma nei seguenti termini: «A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, I consiglieri sono sempre rieleggibili; il mandato delle cariche istituzionali può essere svolto per non più di due volte consecutive dall’entrata in vigore del presente regolamento».
Cosa significa? Significa che chi ha ricoperto, ad esempio, la carica di Presidente per 2 mandati consecutivi potrà essere rieletto per il terzo mandato, ma non potrà rivestire nuovamente la carica di Presidente. Potrà farlo nel quarto e quinto mandato (e siamo a 5x5 = 25 anni di presenza ininterrotta nel Consiglio). Nel sesto mandato consecutivo non potrà più rivestire la carica di Presidente e via dicendo.
3) Singolare è anche quest’altra proposta: «Tutti gli iscritti, che abbiano presentato la candidatura, sono eleggibili con esclusione degli iscritti che abbiano fatto parte dei consigli di disciplina durante il precedente mandato; sono altresì esclusi gli iscritti che non siano, al momento della candidatura, in regola con la contribuzione all’ordine e con gli obblighi formativi».
Non so se è chiaro. Ti manca 1 CFP? Ne hai collezionato 59 invece di 60? Oltre alla “punizione” (una censura, nella fattispecie) perdi l’elettorato passivo: non sei candidabile e non puoi essere eletto nel Consiglio.
Ho promesso 3 “novità” alla volta e, per brevità, evito commenti.
Alla prossima volta altre 3 "novità" e preciso che sono proposte (NON modifiche realmente intervenute al DPR 168/2005).
Allegato | Dimensione |
---|---|
Squadretta.jpg | 159.32 KB |