Il D.P.R. 13 agosto 2011, n. 138

Il D.P.R. 13 agosto 2011, n. 138 – resuscitando molte delle “liberalizzazioni” dei decreti Bersani – (re)introduce e ribadisce importanti cambiamenti per i professionisti italiani.

Il D.L. Bersani del luglio 2006 (definitivamente convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006), tra l’altro, aboliva i minimi inderogabili di tariffa (dando la possibilità di negoziare con il cliente la parcella, prima dell’espletamento della prestazione professionale) e aboliva il divieto di pubblicizzare la propria attività professionale.

Ci risiamo.

Il punto d), 5° comma, art. 3 (del recente D.P.R. 13 agosto 2011) testualmente recita:

«d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico … Omissis …».

Cosa diceva il decreto Bersani? Sanciva che «… in conformità al principio comunitario di libera concorrenza … al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (12.8.2006)  sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti …».

Quindi, mettiamoci l’animo in pace: i minimi tariffari non esistono più e la parcelle vanno preventivamente concordate – per iscritto – con il committente. La tariffa può rappresentare un punto di riferimento, giusto per capire quale potrebbe essere un compenso “equo”; poi tutto è lasciato alla libera contrattazione tra le parti.

Il successivo punto g), art. 3 del nostro D.P.R. 13 agosto 2011 sancisce che:

«g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera … Omissis …»

Abbiamo la novità che la pubblicità può essere fatta «con ogni mezzo». Ieri potevano essere espresse perplessità sull’uso di radio, televisioni ed altri mezzi oggettivamente poco confacenti al tono e al contegno di un professionista. Oggi qualunque forma di pubblicità è ammissibile.

Possiamo, a questo punto, prendere atto che c’è una totale convergenza e una completa identità di vedute – per quanto attiene la liberalizzazione delle professioni – tra centro-sinistra e centro-destra, non solo sui temi appena visti, ma anche su quelli che vedremo in appresso. Anzi, il D.P.R. 13.08.2011 ha introdotto – come abbiamo visto e come vedremo – elementi peggiorativi, rispetto al decreto Bersani del 2006. Bersani può gongolare; potrà dire al centro-destra: “Quando io ero Ministro dello Sviluppo Economico del Governo Prodi e produssi il decreto che porta il mio nome, mi attaccaste ferocemente dicendo che si trattava di norme vessatorie e liberticide. Ed oggi che queste norme le rilanciate voi come sono? Non sono più vessatorie e liberticide?”. All’epoca del governo Prodi (con Bersani Ministro) il centro-destra starnazzava dicendo che le riforme necessitano di una concertazione tra le parti, ammesso che si voglia ancora pensare a una democrazia in cui tutti possano esercitare concretamente il proprio diritto ad essere ascoltati e tenuti in considerazione. Ebbene, prima di varare il decreto del 13 agosto, Berlusconi e Tremonti hanno tentato una concertazione tra le parti? Oppure si è approfittato del fatto che mancavano due giorni a ferragosto per farci questo regalo?

E’ bene porsi subito la domanda: il D.P.R. 138/11 è in vigore? La risposta non può che essere affermativa. Un D.P.R. è un provvedimento provvisorio avente forza di legge ed esso entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ovviamente il nostro D.P.R. 13 agosto 2011, n. 138 va convertito in legge (e potrebbe essere modificato) oppure può perdere completamente efficacia (sin dalla sua emanazione) qualora il Parlamento non lo convertisse in Legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il nostro decreto è stato pubblicato il 13 agosto ed è entrato in vigore immediatamente. Se entro il 12 ottobre non sarà convertito in legge esso decadrà.

Pertanto – mentre scriviamo queste righe – il D.P.R. di cui ci stiamo occupando è pienamente in vigore (e si chiude con la rituale frase «E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»). E’ legge dello Stato, piaccia o non piaccia. Noi speriamo che esso non sia convertito in legge e che decadi oppure che subisca significativi correttivi. Speriamo, altresì, che si proceda a una riforma seria delle professioni.

Già da anni assistiamo a forme di pubblicità dei professionisti, non sempre all’insegna del bon ton e della compostezza. C’è chi ha adottato lo slogan «Paghi .. se vuoi, quando vuoi, quanto puoi». C’è chi affigge manifestini negli androni dei palazzi, chi ci informa che, dell’attrezzatura di studio, fa parte una videocamera digitale. Di certo non auspico e non reclamo provvedimenti di natura deontologica per queste forme insolite di pubblicità. Queste performance sono, a volte, delle boutade, intrise di sottile e amara ironia, rappresentando segnali di una categoria in affanno e la risposta non può essere di natura repressiva. Occorre comprendere, giustificare e sostenere provvedimenti lenitivi della situazione di disagio in cui versano non pochi professionisti.

La crisi economica e finanziaria in corso non è una bazzecola. Abbiamo, oramai, capito che essa non è congiunturale, ma strutturale. Il debito pubblico italiano, nel novembre del 2010, era pari a 1 869 924 miliardi di euro. Il settore dell’edilizia è in crisi da anni e il Piano Casa è stato un fallimento. Gli architetti hanno determinato una curva ascendente impressionante: sono passati, in Italia, dai 7500 del 1969, ai 55000 del 1982 e superano oggi le 136000 unità. Non vi è dubbio che esista una offerta assai maggiore della domanda e che occorrerebbero provvedimenti drastici ed incisivi per raggiungere obiettivi di piena occupazione.

In questo contesto, è assurdo pensare che vi sia la possibilità di spendere quattrini per retribuire i tirocinanti, ponendo rimedio al fatto che l’Università non fornisce alcuna preparazione idonea allo svolgimento della professione. Eppure, il nostro D.P.R. 138/11 ciò pretenderebbe. Al punto c), 5° comma, art. 3 afferma:

«c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto … Omissis …»

Un giovane neolaureato che avesse la fortuna di svolgere il praticantato in uno dei pochi studi attivi dovrebbe essere pagato o dovrebbe pagare? Forse la soluzione più giusta è che non paghi e non sia pagato, almeno per 6 mesi. Poi, qualora il giovane fosse in gamba e capace di fornire un significativo apporto, il titolare dello studio avrebbe tutto l’interesse a prolungare il tirocinio proponendo al giovane un adeguato compenso, per accaparrarselo.

Comunque, la disposizione appena richiamata ha il sapore di un certificato di morte dell’università italiana. E’ a dir poco singolare che il D.P.R. agostano assegni al tirocinio la caratteristica prioritaria di «conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell’attività formativa». La formazione dovrebbe essere un compito brillantemente portato a termine dall’università. Sarà anche vero che l’università deve fare soprattutto Cultura e Ricerca, ma non può rinunciare al compito di formare in maniera adeguata i professionisti di domani. Il tirocinio può avere, marginalmente, una funzione formativa, ma dovrebbe principalmente servire a verificare e a mettere in pratica le conoscenze che l’università ci ha già fornito.

Non siamo contrari al tirocinio ed esso c’è sempre stato (anche quando non veniva imposto per legge). Non pochi miei colleghi di corso, durante gli anni dell’università, si recavano negli studi professionali (all’epoca attivi) a svolgere mansioni di disegnatori, al fine precipuo di guadagnare un po’ di soldi e finivano per “rubare” un po’ il mestiere e, a volte, di mettersi alla prova, quando – ed accadeva non di rado – progettavano, in base alle indicazioni e ai suggerimenti del titolare dello studio.

Oggi le tasse universitarie non sono più quelle – pressoché “simboliche” – di una volta e non è pensabile che si debba pagare non solo per la nostra formazione, ma anche per quella che dovremmo fornire al tirocinante, visto che il comma poc’anzi richiamato prescrive che «Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria». Tanto più che i professionisti – in Italia e secondo l'Ocse – sono soggetti ad una forte pressione fiscale, che era nel 2008 al 43,3%, è salita nel 2009 al 43,5% e chissà dove salirà ancora, dopo gli ultimi provvedimenti del Governo. Per non parlare del ruolo afflittivo della Cassa di Previdenza e dell’assicurazione obbligatoria, di cui diremo più avanti.

La verità è che non è possibile procedere con riforme a costo zero. Il tirocinio potrebbe essere organizzato come furono i PIP (Piani di Inserimento Professionale) di una dozzina di anni fa, che non costituivano rapporto di lavoro e i giovani inseriti percepivano un'indennità che era sostenuta dal datore di lavoro solo per il 50 %, mentre il restante 50% era a carico delle Regioni. I Piani di Inserimento Professionale – disciplinati dalla L. 451/94, dalla L. 608/96 e dalla L. 52/98 – erano strumenti finalizzati a favorire la scelta e l'acquisizione di nuove professionalità dei giovani e, tutto sommato, funzionarono abbastanza bene. Di fatto rappresentavano quel tirocinio retribuito che il D.P.R. 138/11 vorrebbe oggi attuare, affibbiando, però, al professionista il 100% dell’indennità spettante al tirocinante.

Senza il tirocinio sarà possibile sostenere l’esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione? Qualora la risposta fosse negativa, avremmo un ulteriore sbarramento all’accesso dei giovani alla professione, una sorta di «numero chiuso» all’uscita dall’università, oltre quello – piuttosto odioso – all’ingresso. Infatti, è facilmente prevedibile che il grosso dei professionisti (che navigano, di questi tempi, in cattive acque) rinunceranno all’impegno di prendere un tirocinante. Ho il sospetto che qualche più attempato professionista, pur di sbarcare il lunario, sia disponibile a svolgere egli stesso il ruolo di tirocinante, pur di accaparrarsi l’«un equo compenso di natura indennitaria» di cui parla il D.P.R. 13 agosto 2011.

Per concludere l’esame delle novità introdotte dal D.P.R. 13 agosto 2011, n. 138, dobbiamo trattare dell’assicurazione obbligatoria e della formazione continua permanente.

Riguardo la formazione continua permanente, il punto b), 5° comma, art. 3 del nostro D.P.R. parla di:

«b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;»

Si sta attuando la temuta proposta dell’on. Mantini, che, all’art. 25, recitava: «Il professionista che non ottempera ai doveri di aggiornamento professionale e che interrompe l’esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri stabiliti dall’ordinamento di categoria, è radiato dall’albo.» E, addirittura, (punto b dell’art. 20) che spetta ai Consigli degli Ordini «(...) curare la tenuta e l’aggiornamento dell’albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale». Insomma, potrebbero essere i professionisti concorrenti, che siedono nei Consigli degli Ordini, a stabilire se possiamo o no mantenere l’iscrizione all’Albo. Si vogliono abolire le corporazioni e le si vogliono rafforzare?

C’è chi può mettere in dubbio l’importanza dell’aggiornamento professionale? Viviamo in un mondo in continua evoluzione e il modo di esercitare una qualunque professione, oggi, è profondamente cambiato, rispetto a qualche decina di anni fa. Basti pensare che, quando ero studente, per i calcoli strutturali avevamo a disposizione solo carta, penna e regolo calcolatore. Dopo poco, l’università acquisì un Univac 1100 con le schede perforate e si redigevano programmi in FORTRAN. Se mi avessero detto che era possibile disegnare con il computer non ci avrei creduto (oggi i miei due tavoli da disegno sono abbandonati, a prendere polvere e colgo l’occasione per offrirne almeno uno, in regalo, a chi mi legge, purché se lo venga a prendere).

Molti di noi, per pigrizia mentale, tendono ad affrontare un lavoro – ad esempio, un calcolo strutturale – con le tecniche apprese anni fa, senza accertarsi se, oggi, esistono metodiche e strumenti nuovi, che possono consentirci di lavorare meno e ottenere risultati migliori.

Un continuo processo di approfondimento e di aggiornamento sia culturale che scientifico che tecnico è supporto – oggi e sempre più domani – di una corretta professionalità. E' evidente che tale processo deve iniziare sui banchi dell'Università e che l’aggiornamento professionale va organizzato bene e incoraggiato al massimo. Oltretutto, la formazione permanente è sancita dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, per rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi.

L’aggiornamento professionale è una cosa seria e non può essere “coatto”, organizzato dagli Ordini e consistente in qualche manifestazione, di dubbia utilità, dove per far partecipare la gente si elargiscono un paio di crediti formativi.

Per non tediare troppo chi ci legge, devo abbreviare e mi limito a dire che la i corsi, i convegni e i seminari finalizzati alla formazione continua dovrebbero – a mio giudizio – essere organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate. Ancora una volta emerge l’inopportunità (se non l’impossibilità) di attuare riforme a costo zero. Occorrerebbe, nella fattispecie, potenziare e riformare l’università italiana, per metterla in condizione di curare, oltre alla formazione iniziale, anche quella permanente. Occorrerebbe rivedere la dinamica del turnover e il reclutamento nel sistema universitario italiano.

C'è un’altra “perla” D.P.R. 13 agosto 2011: l’assicurazione professionale obbligatoria. Ecco cosa è prescritto:

«e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;»

Evitiamo, per brevità, troppi commenti. Diciamo solo che potrebbero essere soddisfatte le compagnie assicuratrici e che – se i premi fossero contenuti – ognuno gradirebbe avere una copertura assicurativa, che fornisce tranquillità al professionista e al cliente. La questione è più scottante per i professionisti dell’area medica (che “incassano” 15000 denunce all’anno). In ogni caso, se gli Ordini effettivamente si impegnassero a negoziare con le assicurazioni condizioni vantaggiose, per ottenere premi contenuti e massimali adeguati, la RC professionale è senz’altro cosa buona e giusta, a prescindere dal fatto che la Legge lo imponga o meno. Si tenga presente che, qualora il Giudice stabilisca - a danno del professionista - un risarcimento superiore al massimale della polizza, sarà il professionista a farsi carico della differenza.

Altra bella chicca del D.P.R. 13 agosto 2011, n. 138 (finalizzata a combattere l'evasione fiscale) è costituita dall’art. 2, comma 5:

«Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese … Omississ … il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.» Ancora: «Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet.» Quindi c’è anche la gogna mediatica e, di fatto, l’Ordine professionale non farà altro che dare corso ad un provvedimento di sospensione deciso dall’Agenzia delle Entrate (che comunica all’Ordine il provvedimento assunto).

E’ necessario, a questo punto, una triste constatazione: gli architetti italiani furono i primi ad avvertire l’esigenza di una riforma della professione e si partì con il Congresso Nazionale di Firenze del 1977, che pose all’attenzione dell’opinione pubblica i problemi emergenti di un più ordinato assetto del territorio e di una razionalizzazione edilizia. Si proseguì con il Congresso di Verona del 1980 dove fu posto in risalto l’arretratezza e le lacune del nostro vecchio e poco glorioso Ordinamento professionale. Seguì il Congresso di Roma del 1982, che pervenne ad uno schema di articolato sulla riforma dell’Ordinamento professionale, che – a giudizio di chi scrive – non era niente male. Si sarebbe dovuto “stringere” e, negli ultimi anni del secolo scorso, pervenire ad un risultato concreto. Invece si pasticciò talmente tanto da pervenire alla situazione attuale, dove – a cavallo del ferragosto di quest’anno – (ri)appare il decreto Bersani, in uno dei suoi più riusciti travestimenti.

C’è speranza per il futuro? Da inguaribile ottimista, direi di si, ma occorre un impegno convinto e forte di tutti noi.

Concluderei con le parole – di grande saggezza e del tutto condivisibili – del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che recentemente ha detto: «Io non ho mai dubitato un solo momento della capacità di un Paese come il nostro, che si è rialzato da cadute tremende, di ritrovare la strada di un nuovo sviluppo nel prossimo futuro. Per questo è però indispensabile più di una cosa». La prima – dice Napolitano - «è capire quando sia cambiato il mondo, capire noi tutti, di ogni classe sociale e non solo di ogni parte politica, non possiamo più ragionare come se stessimo nel 1980 … Siamo nel 2011 e bisogna trarne le conseguenze, anche dal punto di vista delle aspettative e dei nostri comportamenti, individuali e collettivi». Poi, sempre secondo il Capo dello Stato, c’è una seconda cosa da capire: «è che ci siamo rialzati da cadute come dopo la seconda guerra mondiale perché abbiamo saputo trovare un forte cemento unitario, al di là delle divisioni politiche che, negli anni 40-50, erano aspre». Non siamo più nel 1980, siamo nel 2011 e liberalizzare le professioni è necessario, ma non nel modo bislacco del D.P.R. 13 agosto 2011, che potrebbe – a limite – parzialmente funzionare in un periodo di vacche grasse, in cui i soldi fuoriescono dalle tasche e non si sa come spenderli. Nel nostro caso occorrono decisioni drastiche, che non si traducano in una semplice “spremitura” dei professionisti, chiamati a sopportare gli oneri economici dell’assicurazione professionale, della formazione continua e del compenso ai tirocinanti. Occorrono riforme strutturali serie, incisive, coraggiose che diano una speranza di futuro ai giovani.

Illuminanti sono state le parole pronunciate dal Cardinale Angelo Bagnasco, nella sua prolusione al Consiglio della CEI, il 26 settembre 2011: «Non si era capito, o forse non avevamo voluto capire, che la crisi economica e sociale, che iniziò a mordere tre anni or sono, era in realtà più vasta e potenzialmente più devastante di quanto potesse di primo acchito apparire. E avrebbe presentato un costo ineludibile per tutti i cittadini di questo Paese.» E’ impossibile, allora, arroccarsi sulla difesa di rendite di posizione, mantenere in piedi organismi inutili, torchiare chi è libero professionista per scelta obbligata, difendere la piccola indennità, non ripartire in maniera equa i costi necessari per uscire dalla crisi. Occorrono, ripeto, scelte coraggiose, in un clima di coesione e di ottimismo (seppur “forzato”) nel futuro.

NOTA:

Dopo la redazione del presente scritto, il D.P.R. è stato convertito in LEGGE 14 settembre 2011, n. 148: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre) – In vigore dal 17 settembre 2011.

                               Christopher Wren

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